Terms & Conditions

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE PER FINALITÀ TURISTICA

Con la presente scrittura privata, redatta in tre originali, il sottoscritto Riccardo Grassini, nato a Siena, il 16/04/1981, residente a Volterra, vicolo Chinzica, n°28, tel +39 3453404732., e-mail riccardo.grassini@gmail.com, di seguito denominato Locatore.

Concede in locazione ad esclusivo uso turistico breve 

al Sig. / Sig.ra ____________, nato/a il __________, residente a __________ , paese di residenza ________ e provincia di residenza _________, e-mail __________, verificato dal suo documento di identità: _________ numero_________ rilasciato dal paese ##Guest-filled-doc-country## di seguito denominato come Conduttore, che si impegna ad accettare le condizioni del seguente contratto di locazione ad esclusivo uso turistico breve.

l’unità immobiliare posta in vicolo Chinzica n. civico 28 piano terra

seguenti elementi accessori cucina, salotto, bagno, camera matrimoniale 1, camera matrimoniale 2 e stanza di servizio accessibili all’ospite.

Ammobiliato con mobili di buona fattura, ed articoli utili all’utilizzo di una buona permanenza.

PATTI E CONDIZIONI

1. DURATA E CANONE

La durata del soggiorno pattuito è dal ______ al ________, per un totale comprensivo di n. _________ notti.

Il canone pagato comprende:

– Le spese di mantenimento concordate dal sito di prenotazione a notte.

– La pulizia finale

Il canone pagato NON comprende:

– La tassa di soggiorno da pagare prima di effettuare il check-in

2. OBBLIGO DEL CONDUTTORE

Il Conduttore deve (art. 1587 c.c.):

1. prendere in consegna l’appartamento e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servireste per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;

2.dare il corrispettivo nei termini convenuti.

Il Conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto (art. 1590 c.c.), ma non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà.

Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del Conduttore, questi è tenuto a darne avviso al Locatore (art. 1577 c.c.). Se si tratta di riparazioni urgenti, il Conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Locatore.

Il canone già pagato e le spese di pulizia saranno a carico del

Conduttore che sarà sua cura mantenere il decoro urbano e di buon vicinato nel rispetto delle regole qui sotto descritte. Ogni abuso e incuria degli oggetti all’interno della proprietà saranno soggetti al pagamento di una maggiorazione finale della spesa complessiva del soggiorno.

​1. Maggiorazione di spesa del 30% del prezzo finale se l’utilizzo dell’appartamento è superiore agli ospiti comunicati attraverso il sito di prenotazione ed il check-in effettuato. Tutti gli ospiti che soggiornano al di fuori della comunicazione preventiva saranno soggetto alla maggiorazione.

2. Pagare ogni danno, prodotto o indotto agli oggetti all’interno dell’appartamento. Comunicando preventivamente l’effettivo danno, se causato dal Conduttore esso deve pagare la somma dell’acquisto dello stesso oggetto di uguale o maggiore somiglianza.

3. NON FUMARE DENTRO ALL’APPARTAMENTO, se il Locatore o chi ne fà le veci per lui, vengono avvertiti dai sensori antifumo della presenza di fumo di sigaretta il Conduttore è tenuto ad un versamento di 120€ di spese e riordino di pulizia per il ripristino del buon ambiente interiore dell’appartamento. (I sensori sono collegati ad un sistema di interscambio telematico, la cui comunicazione avviene automaticamente e direttamente al Locatore)

4. Entrata/Uscita in assenza del Locatore

Comunicare l’effettivo check-out di uscita attraverso chiamata telefonica, messaggio sms, messaggio di interscambio con il sito di prenotazione oppure sistemi di social message es. Whats’up, Facebook, ecc..

Un controllo sarà effettuato all’arrivo dal Conduttore che dovrà segnalare al Locatore eventuali difetti dell’immobile e degli arredi o loro ammanchi rispetto all’inventario contenuto all’interno dell’immobile, entro 24 ore. In mancanza di segnalazioni il controllo verrà considerato come accettato dal Conduttore.

Alla partenza il Conduttore effettuerà solo il controllo e lo trasmetterà al Locatore. Quest’ultimo potrà contestarlo entro l’arrivo del seguente inquilino, in un limite massimo di 48 ore.

3. OBBLIGO DEL LOCATORE

Il locatore deve (art. 1575 c.c.):

1.    consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;

2.    mantenerla in stato da servire all’uso convenuto;

3.    garantirne il pacifico godimento dell’alloggio al Conduttore durante la locazione.

Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili (art. 1578 c.c.). Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

4. REGOLE DI CORRETTO GODIMENTO DELL’IMMOBILE
Non sono ammessi animali.

Non è consentito fumare all’interno dei locali dell’immobile

Non è consentito eseguire manifestazioni temporanee, feste, esecuzione di musica ad alto volume. Pena l’annullamento del contratto e l’esecuzione del soggiorno offerto al Locatore.

Non è consentito accendere fuochi o fiamme libere.

Non è consentito fare rumore molesto dopo le ore 00:00am di qualsiasi giorno

Non è consentito eseguire spostamenti di mobili e/o oggetti di grandi dimensioni in altri locali dell’appartamento.

5. REGOLE DI OSPITALITA’
L’ospitalità nell’immobile, di un numero di persone superiore a quello convenuto
comporterà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e l’obbligo di
versare al Mandante, una somma pari all’ammontare dell’intero canone convenuto, a titolo di penale ai sensi dell’art. 1382 cod. civ. anche trattenendo a tal fine il deposito cauzionale.

6. DIVIETI DI SUBLOCAZIONE, COMODATO E CESSIONE
La sublocazione, il comodato o la cessione in godimento a qualsiasi altro titolo a terzi,
in tutto o in parte, è vietata, pena la risoluzione del contratto.

7. RICONSEGNA ANTICIPATA DELL’IMMOBILE
Nel caso di riconsegna delle chiavi anticipata rispetto al termine di scadenza della
locazione il canone già versato non verrà restituito.

7. PROROGHE, MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si danno
reciprocamente atto che il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme
del codice civile e della vigente legge regionale in materia, trattandosi di locazione
stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.

Letto, confermato e sottoscritto.

(DATA E LUOGO)

Lì ___________ , A ____________

IL CONDUTTORE
____________________________

IL LOCATORE
Riccardo Grassini